Nuovo regolamento ENAC

18 November 2019

L’ 11 novembre il Consiglio di Amministrazione di ENAC ha approvato il nuovo regolamento APR (droni) che entrerà in vigore il 15 dicembre 2019 e ci accompagnerà fino a luglio 2020 quando dovrà essere applicato il regolamento europeo EASA. Il nuovo testo introduce diverse ed importanti novità rispetto al precedente.

Qui di seguito elenco alcune note riprendendo parte del Regolamento.

Per chiarezza il regolamento elenca alcune terminologie ed il loro significato, ad esempio:

  • Aeromodello: dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente nell’ambito di organizzazioni legalmente riconosciute costituite in uno Stato Membro esclusivamente per scopi ludico e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo automatico e/o autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.
  • Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR): mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo.
  • Aree congestionate: aree o agglomerati usati come zone residenziali, industriali, commerciali, sportive e in generale aree dove si possono avere assembramenti, anche temporanei, di persone.
  • Assembramenti di persone: raduni in cui le persone non sono in grado di disperdersi a causa della densità dei presenti.
  • Area di buffer: area intorno a quella delle operazioni, stabilita per garantire i livelli di safety applicabili per la tipologia di operazioni. Tale area deve avere caratteristiche analoghe a quella delle operazioni, l’adeguatezza delle sue dimensioni è determinata attraverso la valutazione dei possibili comportamenti dell’APR in caso di malfunzionamenti.
  • Visual Line of Sight (VLOS): operazioni condotte entro una distanza, sia orizzontale che verticale, tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo con il mezzo aereo, senza aiuto di strumenti per aumentare la vista, tale da consentirgli un controllo diretto del mezzo per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni.
  • Beyond Visual Line Of Sight (BVLOS): operazioni nelle quali il pilota remoto o l’osservatore SAPR non usa il contatto visivo per la condotta del volo.
  • Extended Visual Line Of Sight (EVLOS): operazioni condotte in VLOS e per le quali i requisiti del VLOS sono soddisfatti con l’uso di metodi alternativi accettati da ENAC.
  • Codice identificativo QR: codice digitale stampabile da applicare sull’APR e sulla Ground Control Station ai fini dell’identificazione.
  • D-Flight: portale dedicato agli operatori SAPR per la fornitura dei servizi di registrazione, geo-consapevolezza, identificazione a distanza e pubblicazione delle informazioni sulle zone geografiche.
  • Operazioni Specializzate: per lo scopo di questo Regolamento si intendono le attività che prevedono l’effettuazione, con un SAPR, di un servizio a titolo oneroso o meno, quale ad esempio: riprese cinematografiche, televisive e servizi fotografici, sorveglianza del territorio o di impianti, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, fotogrammetria, pubblicità, addestramento.
  • Operatore: persona fisica o giuridica che ha la responsabilità delle operazioni.
  • Osservatore APR: persona designata dall’operatore che, anche attraverso l’osservazione visiva dell’aeromobile a pilotaggio remoto, può assistere il pilota remoto nella condotta del volo.
  • Pilota remoto: persona responsabile della condotta del volo degli APR che manovra manualmente i comandi di volo o, se l’APR è in volo automatico, controlla la rotta mantenendosi in condizione di intervenire e modificare la stessa in qualsiasi momento.
  • SORA: linea guida, sviluppata dal Working Group 6 del JARUS, che definisce una metodologia di valutazione del rischio per stabilire che un’operazione con APR possa essere condotta con un adeguato livello di sicurezza. Il documento è reperibile al seguente link: http://jarus-rpas.org/publications

Come prima nota, a differenza del futuro regolamento europeo EASA, sussiste ancora una differenziazione tra operatore SAPR ed aeromodellista. Così come esiste una differenza tra aeromodello e APR.

Se prendiamo in considerazione ad esempio un Mavic Mini (con peso inferiore a 250gr), non può essere considerato aeromodello poiché ENAC definisce:

Aeromodello: dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente nell’ambito di organizzazioni legalmente riconosciute costituite in uno Stato Membro esclusivamente per scopi ludico e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo automatico e/o autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.

Da ricordare inoltre che con gli APR esistono 2 tipi di operazioni:

Operazioni non Specializzate: per lo scopo di questo Regolamento si intendono le attività ricreative effettuate con SAPR a scopo ludico o sportivo da parte di persona non configurabile come aeromodellista e in possesso dei requisiti del presente Regolamento.

Operazioni Specializzate: per lo scopo di questo Regolamento si intendono le attività che prevedono l’effettuazione, con un SAPR, di un servizio a titolo oneroso o meno, quale ad esempio: riprese cinematografiche, televisive e servizi fotografici, sorveglianza del territorio o di impianti, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, fotogrammetria, pubblicità, addestramento.

Le operazioni specializzate si differenziano in operazioni critiche Art 10 e operazioni non critiche Art 9. Per entrambe è necessario l’Attestato di Pilota APR come da Art. 21 e Art.22.

 

L’Art. 8 che si rivolge ad operatori APR o possessori di APR (esclusi gli aeromodelli che non sono APR) introduce alcune novità:

  1. Gli operatori di SAPR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, e gli operatori e/o i proprietari di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative hanno l’obbligo di registrarsi sul portale D-Flight e di apporre il codice identificativo QR sull’APR secondo le disposizioni di cui all’articolo 37.
  2. I piloti di APR impiegati per uso professionale, indipendentemente dal peso, e i piloti di APR di massa uguale o maggiore di 250 g impiegati per attività ricreative hanno l’obbligo di conseguire un attestato di competenza secondo i requisiti di cui al successivo articolo 20 e le disposizioni di cui all’articolo 37.

Il primo comma dell’articolo obbliga tutti gli utilizzatori di qualsiasi tipo di APR, indipendentemente dal peso, a registrarsi sul sito D-Flight. Il secondo comma obbliga gli operatori di qualsiasi tipo di APR, indipendentemente dal peso, a conseguire un attestato. Medesimo obbligo si attua a tutti i possessori di APR con massa superiore a 250gr.

Con l’Art. 32 è stato introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per tutti i SAPR:

  • Non è consentito condurre operazioni con un SAPR se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi adeguata allo scopo.

Una novità inserita nel regolamento è l’introduzione di alcune regole per le operazioni critiche, innanzitutto facendo riferimento per l’ottenimento al nuovo portale D-Flight.

Rimangono presenti gli scenari standard che permettono di effettuare operazioni critiche in autonomia ma per quelle operazioni, che non rientrano negli scenari standard, è stata introdotta la necessità di dimostrare un adeguato livello di sicurezza Art. 10 comma 5:

  • Per le operazioni critiche diverse da quelle effettuate in accordo agli scenari standard, che si svolgono in condizioni VLOS in aree urbane in scenari che non prevedono il sorvolo di persone nell’area delle operazioni e nel buffer, a meno che tali persone non siano indispensabili alle operazioni ed addestrate allo scopo, deve essere dimostrato un adeguato livello di sicurezza tramite l’effettuazione di un’analisi del rischio basata sul documento SORA emesso dal JARUS. In ogni caso non sono consentite operazioni in aree urbane con APR di massa operativa al decollo maggiore di 10 kg a meno che il SAPR non soddisfi i requisiti del successivo comma 6.

Siccome il comma 6 prevede standard non presenti su nessun APR, di fatto è inapplicabile, e non sarà permesso l’utilizzo di alcun APR con massa superiore a 10kg in aree urbane.

Per quanto riguarda l’utilizzo dell’FPV (First Point View) al momento non ci sono novità, nelle FAQ di ENAC troviamo l’indicazione:

  • L’FPV per impiego professionale può essere considerato un ausilio per le operazioni oltre la linea di vista. L’ENAC ha in corso uno studio valutativo dei nuovi requisiti da applicare alle operazioni oltre la linea di vista e sta valutando se l’FPV può essere considerato un ausilio in tal senso.

Con l’Art 24 comma 6, la piattaforma D-Flight è il riferimento per verificare eventuali NO FLY ZONE indicate dalle Amministrazioni richieste per ordine pubblico e sicurezza:

  • L’ENAC per motivi di ordine pubblico e sicurezza su richiesta dell’Amministrazione competente istituisce zone con divieto temporaneo di sorvolo agli APR (“no fly zone”). Tali informazioni sono pubblicate esclusivamente sul sito D-Flight.